Articolo 289 ter del Codice Penale

Art. 289-ter.

(( (Sequestro di persona a scopo di coazione).))((Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra piu' governi, una persona fisica o giuridica o una collettivita' di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

Se il fatto e' di lieve entita' si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla meta' a due terzi.))
Entrata in vigore il 22 marzo 2018

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