Articolo 600 octies del Codice Penale

Art. 600-octies.

((Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio))

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorita' o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, e' punito con la reclusione fino a tre anni.

((Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto e' punito con la reclusione da uno a tre anni))
Entrata in vigore il 4 ottobre 2018

Sentenze1

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