Articolo 249 del Codice Penale

Art. 249.

(Partecipazione a prestiti a favore del nemico)

Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

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