Articolo 588 del Codice Penale

Art. 588.

(Rissa)

Chiunque partecipa a una rissa e' punito con la multa fino a lire tremila. ((308))

Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, e' della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa. (119)

-------------AGGIORNAMENTO (119)
Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia per il delitto previsto dal comma secondo del presente articolo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte.
Ha inoltre disposto (con l'articolo 6, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989. -------------AGGIORNAMENTO (308)
Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera a)) che al primo comma del presente articolo la parola «309» e' sostituita dalla seguente: «2.000».
Entrata in vigore il 19 dicembre 2020
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