Articolo 588 del Codice Penale

Art. 588.

(Rissa)

Chiunque partecipa a una rissa e' punito con la multa fino a lire tremila.

Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, e' della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa. ((119)) -------------AGGIORNAMENTO (119)
Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia per il delitto previsto dal comma secondo del presente articolo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte.
Ha inoltre disposto (con l'articolo 6, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.
Entrata in vigore il 12 aprile 1990
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