Articolo 37 del Codice Penale
Art. 37.
(Pene accessorie temporanee: durata)
Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non e' espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilita' del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa puo' oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.
(Pene accessorie temporanee: durata)
Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non e' espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilita' del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa puo' oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.
3. TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-08-08, n. 202415743Provvedimento:Leggi di più...- art. 10-bis, l. n. 241/1990·
- art. 37 c.p.a.·
- art. 9, comma 1, lett. f) l. n. 91/1992·
- difetto di motivazione del provvedimento amministrativo·
- giurisprudenza amministrativa in materia di emergenza COVID-19·
- irricevibilità del ricorso·
- ricorso per annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di cittadinanza·
- rimessione in termini ex art. 37 c.p.a.·
- sospensione dei termini processuali per emergenza COVID-19·
- valutazione della condotta del richiedente cittadinanza