Articolo 489 del Codice Penale
Art. 489.
(Uso di atto falso)
Chiunque, senza essere concorso nella falsita', fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7))
(94) (97a) (129)
-------------AGGIORNAMENTO (94)
Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, ultimo comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche' dall'articolo 2621 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". -------------AGGIORNAMENTO (97a)
Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l'art. 1, comma 5 del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 3) che "E' altresi' concessa amnistia, alle condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". -------------AGGIORNAMENTO (129)
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche' dall'art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria".
(Uso di atto falso)
Chiunque, senza essere concorso nella falsita', fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7))
(94) (97a) (129)
-------------AGGIORNAMENTO (94)
Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, ultimo comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche' dall'articolo 2621 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". -------------AGGIORNAMENTO (97a)
Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l'art. 1, comma 5 del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 3) che "E' altresi' concessa amnistia, alle condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". -------------AGGIORNAMENTO (129)
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche' dall'art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria".
1. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-05-10, n. 202409197Provvedimento:Leggi di più...- art. 10-bis Legge n. 241/1990·
- art. 27 Cost.·
- art. 9 legge 5 febbraio 1992, n. 91·
- concessione della cittadinanza italiana·
- condotte penali del familiare del richiedente·
- diniego di cittadinanza·
- diritti umani·
- integrazione sociale·
- interesse pubblico·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- principio di personalità della responsabilità penale·
- principio di proporzionalità·
- sindacato giurisdizionale sui provvedimenti amministrativi·
- tutela della sicurezza dello Stato·
- valutazione discrezionale dell'amministrazione
3. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-01-31, n. 202301698Provvedimento:Leggi di più...- art. 489 c.p.·
- condanna penale·
- dichiarazione non veritiera·
- diniego di cittadinanza italiana·
- discrezionalità dell'amministrazione·
- oscuramento delle generalità·
- sostituzione di persona giuridica·
- spese processuali·
- uso di atto falso·
- valutazione della legittimità del diniego·
- violazione art. 75 d.P.R. n. 445/2000