Articolo 559 del Codice Penale

Art. 559.

(Adulterio)

La moglie adultera e' punita con la reclusione fino a un anno. (42)

Con la stessa pena e' punito il correo dell'adultera. (42)

La pena e' della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. ((46))

Il delitto e' punibile a querela del marito. ((46)) ------------AGGIORNAMENTO (42)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 dicembre 1968, n. 126 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/1968, n. 329), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo e del secondo comma del presente articolo. ------------AGGIORNAMENTO (46)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 559, comma terzo del Codice penale e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'art. 559, comma quarto del Codice penale.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1969

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