Articolo 600 quinquies del Codice Penale

Art. 600-quinquies.

(( (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile).))((Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attivita' di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attivita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni))
Entrata in vigore il 10 agosto 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi