Articolo 600 quinquies del Codice Penale

Art. 600-quinquies.

(( (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile).))((Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attivita' di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attivita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni))
Entrata in vigore il 10 agosto 1998

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