Articolo 11 del Codice Penale
Art. 11.
(Rinnovamento del giudizio)
Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero e' giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.
Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, e' giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.
(Rinnovamento del giudizio)
Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero e' giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.
Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, e' giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.