Articolo 723 del Codice Penale

Art. 723.

(Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo)

Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorita', e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

Nei casi preveduti dai numeri 3° e 4° dell'articolo 719, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena e' dell'ammenda fino a lire cinquecento.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

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