Articolo 491 del Codice Penale

Art. 491.

(( Falsita' in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. ))((Se alcuna delle falsita' prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto e' commesso al fine di recare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.
Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsita', soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.)) ------------AGGIORNAMENTO (107)
Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia per il reato previsto dal presente articolo in relazione agli articoli 476 e 482 del codice penale, salvo che il fatto riguardi un testamento olografo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986.
Entrata in vigore il 22 gennaio 2016
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