Articolo 581 del Codice Penale
Art. 581.
(Percosse)
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela della persona offesa, ((salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies),))con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
(Percosse)
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela della persona offesa, ((salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies),))con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.