Articolo 581 del Codice Penale
Art. 581.
(Percosse)
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela della persona offesa, ((salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies),))con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
(Percosse)
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela della persona offesa, ((salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies),))con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
1. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-06-12, n. 202309969Provvedimento:Leggi di più...- Concessione cittadinanza italiana·
- Difetto di motivazione·
- Discrezionalità amministrativa·
- Eccesso di potere·
- Errata interpretazione fatti·
- Integrazione sociale·
- Motivazione provvedimento·
- Principio di inammissibilità motivazione postuma·
- Reati ostativi·
- Valutazione condotta
2. TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-05-02, n. 202400363Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 39 TULPS·
- carenza di istruttoria·
- diritto amministrativo·
- divieto di detenzione armi·
- eccesso di potere·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- oscuramento dei dati personali·
- spese di lite compensate·
- tutela del diritto di difesa
4. TAR Firenze, sez. IV, sentenza breve 2024-06-29, n. 202400789Provvedimento:Leggi di più...- ammonimento·
- art. 3 D.L. 93/2013·
- art. 40 c.p.a.·
- diritto amministrativo·
- diritto penale·
- elemento soggettivo·
- giudizio prognostico·
- inammissibilità del ricorso·
- oscuramento dei dati personali·
- prevenzione·
- spese di giudizio·
- valutazione discrezionale