Articolo 415 del Codice Penale

Art. 415.

(Istigazione a disobbedire alle leggi)

Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
(36) ((60)) ---------------AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali";
- (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia "per i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del Codice penale, se commessi per motivi politici";
- (con l'art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966. ---------------AGGIORNAMENTO (60)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 23 aprile 1974, n. 108 (in G.U. 1ª s.s. 24/4/1974, n. 107), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 415 del codice penale, riguardante l'istigazione all'odio fra le classi sociali, nella parte in cui non specifica che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillita'".
Entrata in vigore il 24 aprile 1974

Sentenze11

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