Articolo 32 bis del Codice Penale
Art. 32-bis.
(Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese).
L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore ((, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)) nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
(Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese).
L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore ((, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)) nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.