Articolo 433 bis del Codice Penale
Art. 433-bis
(( (Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari). ))((Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari e' punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumita', con la reclusione da quattro a otto anni.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da cinque a venti anni))
(( (Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari). ))((Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari e' punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumita', con la reclusione da quattro a otto anni.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da cinque a venti anni))