Articolo 646 del Codice Penale

Art. 646.

(Appropriazione indebita)

Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.((294))

Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 APRILE 2018, N. 36.

----------------AGGIORNAMENTO (294)
La L. 9 gennaio 2019, n. 3 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera u)) che "le parole: «con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000»".
Entrata in vigore il 16 gennaio 2019
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