Articolo 646 del Codice Penale

Art. 646.

(Appropriazione indebita)

Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.

Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 APRILE 2018, N. 36))
Entrata in vigore il 24 aprile 2018

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