Articolo 646 del Codice Penale
Art. 646.
(Appropriazione indebita)
Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.
Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 APRILE 2018, N. 36))
(Appropriazione indebita)
Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.
Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 APRILE 2018, N. 36))
4. TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-10-28, n. 202418832Provvedimento:Leggi di più...- cittadinanza italiana·
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