Articolo 440 del Codice Penale

Art. 440.

(Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari)

Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi contraffa', in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

La pena e' aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.
(1) ((5)) ---------------AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 11 giugno 1942, n. 584, convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 1942, n. 1549, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Durante lo stato di guerra per i delitti preveduti dagli articoli 438, 439 e 440 del Codice penale si applica in ogni caso la pena di morte". ---------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Entrata in vigore il 5 ottobre 1944
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