Articolo 556 del Codice Penale
Art. 556.
(Bigamia)
Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.
La pena e' aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla liberta' dello stato proprio o di lei.
Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, e' dichiarato nullo, ovvero e' annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato e' estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
(Bigamia)
Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.
La pena e' aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla liberta' dello stato proprio o di lei.
Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, e' dichiarato nullo, ovvero e' annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato e' estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
4. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2015-01-13, n. 201500164Provvedimento:Leggi di più...- art. 21 e 63 legge n. 599 del 1954·
- diritto alla difesa·
- discrezionalità dell'amministrazione·
- giudicato penale·
- graduazione delle sanzioni·
- misura cautelare·
- motivazione della sanzione·
- ordinanza collegiale·
- oscuramento dei dati sensibili·
- principio di proporzionalità·
- procedimento disciplinare·
- responsabilità disciplinare·
- sanzione disciplinare·
- sospensione dal servizio·
- spese di giudizio
5. TAR Torino, sez. II, sentenza 2012-02-09, n. 201200180Provvedimento:Leggi di più...- art. 6 legge 91/92·
- cittadinanza italiana·
- compensazione spese·
- condanna penale·
- doveri di solidarietà sociale·
- interesse pubblico·
- preclusione cittadinanza·
- respingimento domanda di cittadinanza·
- valutazione discrezionale amministrativa