Articolo 55 del Codice Penale
Art. 55.
(Eccesso colposo)
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorita' ovvero imposti dalla necessita', si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.
(Eccesso colposo)
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorita' ovvero imposti dalla necessita', si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.
1. TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-09-29, n. 202301345Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998·
- autotutela amministrativa·
- cessazione della materia del contendere·
- permesso di soggiorno·
- permesso di soggiorno per motivi di lavoro·
- permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE·
- silenzio-inadempimento·
- sospensione dell'esecuzione·
- spese di lite
2. TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2024-05-22, n. 202410291Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimenti amministrativi·
- autotutela amministrativa·
- compensazione delle spese di lite·
- condanna al rilascio dell'autorizzazione·
- congedo per ricerca scientifica (anno sabbatico)·
- eccesso di potere·
- motivazione dei provvedimenti amministrativi·
- principi di imparzialità e buon andamento della PA·
- sanzione disciplinare·
- sospensione cautelare·
- sospensione dal servizio·
- valutazione delle esigenze organizzative dell'università·
- violazione art. 17 DPR 382/1980