Articolo 609 quinquies del Codice Penale
Art. 609-quinquies.
(Corruzione di minorenne).
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
La pena e' aumentata.
a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
b) se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';
c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
((c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore))
La pena e' aumentata fino alla meta' quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.
(Corruzione di minorenne).
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
La pena e' aumentata.
a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
b) se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';
c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
((c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore))
La pena e' aumentata fino alla meta' quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.
2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-04-26, n. 202304182Provvedimento:Leggi di più...- art. 916 T.U.O.M.·
- difetto di istruttoria·
- discrezionalità amministrativa·
- eccesso di potere·
- incompatibilità ambientale·
- interesse del militare·
- motivazione del provvedimento·
- prestigio dell'amministrazione·
- principio di gradualità·
- proporzionalità·
- reato che può comportare perdita del grado·
- Sospensione precauzionale militare·
- sviamento di potere·
- trasferimento
3. TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-11-20, n. 202317276Provvedimento:Leggi di più...- annullamento prova scritta·
- art. 381 c.p.p.·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- art. 7 Codice della Strada·
- concorso pubblico·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- discrezionalità amministrativa·
- eccesso di potere·
- formulazione quesiti insidiosi·
- giurisprudenza in materia di concorsi pubblici·
- irragionevolezza azione amministrativa·
- meccanismi distrattori nei quiz·
- valutazione negativa