Articolo 341 bis del Codice Penale

Art. 341-bis

(Oltraggio a pubblico ufficiale).

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di piu' persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni e' punito con la reclusione ((da sei mesi a tre anni))

La pena e' aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verita' del fatto e' provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto e' attribuito e' condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non e' punibile.

Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato e' estinto.
Entrata in vigore il 9 agosto 2019
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