Articolo 265 del Codice Penale

Art. 265.

(Disfattismo politico)

Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attivita' tale da recare nocumento agli interessi nazionali, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

La pena e' non inferiore a quindici anni:

1° se il fatto e' commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;

2° se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.

La pena e' dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

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