Articolo 3 del codice penale

Art. 3.

La pubblicazione del predetto codice si eseguira' col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinche' ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addi' 19 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1930-VIIII
Atti del Governo, registro 301, foglio 58. - Mancini.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

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