Articolo 239 del Codice Penale

Art. 239.

(Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta)

Se, durante l'esecuzione della misura di sicurezza, chi vi e' sottoposto non commette alcun delitto, ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, e' ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca; e la fideiussione si estingue. In caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, e' devoluta alla Cassa delle ammende.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

Sentenze0

    Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
    Iscriviti gratuitamente
    Hai già un account ? Accedi