Articolo 179 del Codice Penale
Art. 179.
(Condizioni per la riabilitazione)
La riabilitazione e' conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Il termine e' di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.
Il termine e' di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione e' concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purche' sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.
La riabilitazione non puo' essere conceduta quando il condannato:
1° sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
2° non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilita' di adempierle.
((La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua e' dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta))
(Condizioni per la riabilitazione)
La riabilitazione e' conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Il termine e' di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.
Il termine e' di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione e' concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purche' sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.
La riabilitazione non puo' essere conceduta quando il condannato:
1° sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
2° non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilita' di adempierle.
((La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua e' dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta))
1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-07-21, n. 202312324Provvedimento:Leggi di più...- Annullamento atto amministrativo·
- Esclusione concorso pubblico·
- Estinzione del reato·
- Giustizia minorile·
- Legittimo affidamento·
- Messa alla prova·
- Presunzione di innocenza·
- Principio di ragionevolezza·
- Procedimento penale minorile·
- Proporzionalità·
- Riabilitazione speciale
2. TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-01-10, n. 202400136Provvedimento:Leggi di più...- art. 179 c.p.·
- art. 43 TULPS·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- art. 74 c.p.a.·
- art. 87 cod. proc. amm.·
- condanna penale per furto militare·
- diniego di rinnovo del porto di fucile per uso caccia·
- estinzione della pena·
- precedente normativa TULPS·
- Regolamento UE 2016/679·
- riabilitazione penale·
- spese compensate·
- tutela della privacy·
- valutazione della riabilitazione penale
3. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-07-18, n. 202312109Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 bis l. 241/1990·
- art. 167 c.p.·
- art. 4 d.lgs. 286/1998·
- art. 5 d.lgs. 286/1998·
- art. 8 CEDU·
- bilanciamento tra sicurezza pubblica e diritti individuali·
- carenza di istruttoria·
- condanna penale·
- diniego di rinnovo permesso di soggiorno·
- disponibilità alloggiativa·
- eccesso di potere·
- estinzione del reato·
- giurisprudenza amministrativa·
- giurisprudenza penale·
- misure cautelari·
- pericolosità sociale·
- permesso di soggiorno·
- precedenti penali·
- riabilitazione·
- sospensione condizionale della pena·
- tutela della privacy
5. TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-12-02, n. 202201637Provvedimento:Leggi di più...- art. 120 codice della strada·
- art. 120 comma 1 codice della strada·
- art. 3 Costituzione·
- art. 73 DPR 9 ottobre 1990·
- compensazione delle spese·
- condanna penale·
- diniego del titolo abilitativo·
- diniego di rilascio della patente di guida·
- eccesso di potere·
- misure di prevenzione·
- motivi ostativi al rilascio della patente·
- principio di irragionevolezza·
- revoca della patente·
- riabilitazione·
- violazione di legge