Articolo 465 del Codice Penale
Art. 465.
(Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto)
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila))
Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica ((la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila))
(Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto)
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila))
Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica ((la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila))