Articolo 509 del Codice Penale

Art. 509.

((Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro))

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, ((e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione))((142))((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 1994, N. 758))((142)) ------------AGGIORNAMENTO (142)
Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili".
Entrata in vigore il 26 gennaio 1995

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