Articolo 509 del Codice Penale

Art. 509.

((Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro))

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, ((e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione))((142))((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 1994, N. 758))((142)) ------------AGGIORNAMENTO (142)
Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili".
Entrata in vigore il 26 gennaio 1995

Sentenze2


  • 1. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-04-15, n. 201600261
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • adibizione a mansione·
    • annullamento di ordine di servizio·
    • compensazione delle spese·
    • domanda risarcitoria·
    • eccesso di potere·
    • improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse·
    • ordini di servizio·
    • sospensione cautelare·
    • valutazione delle prove·
    • videoconferenze·
    • violazione del principio di motivazione

  • 2. TAR Perugia, sez. I, sentenza 2015-09-11, n. 201500417
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 2043 c.c.·
    • art. 2051 c.c.·
    • art. 2087 c.c.·
    • danno morale·
    • giurisdizione·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • giurisdizione del giudice ordinario·
    • inabilità temporanea·
    • invalidità permanente·
    • responsabilità extracontrattuale·
    • risarcimento danni
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi