Articolo 306 del Codice Penale

Art. 306.

(Banda armata: formazione e partecipazione)

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per cio' solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena e' della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

Sentenze3


  • 2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-02-15, n. 202201122
    Provvedimento:
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    • abilitazione professionale·
    • art. 2 D.L. 31/2021·
    • art. 4, comma 2 bis, D.L. 115/2005·
    • cessazione della materia del contendere·
    • difetto di motivazione·
    • esami di avvocato·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • legittimità delle domande d'esame·
    • misure cautelari·
    • norme speciali in materia penale·
    • rinnovo della prima prova orale·
    • sfruttamento della prostituzione·
    • superamento delle prove scritte e orali·
    • violazione delle linee guida per gli esami

  • 3. TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 2021-09-24, n. 202101995
    Provvedimento:
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    • annullamento verbale non ammissione seconda prova orale esami di avvocato·
    • art. 2 D.L. 31/2021·
    • art. 60 cod. proc. amm.·
    • compensazione spese di giudizio·
    • motivazione del voto numerico·
    • orientamento giurisprudenziale motivazione voto numerico·
    • sindacato giurisdizionale su potere amministrativo·
    • valutazione discrezionale della commissione esami·
    • violazione line guida commissione esami·
    • violazione termini di svolgimento della prova orale
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