Articolo 270 quinquies 2 del Codice Penale

Art. 270-quinquies.2

(( (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro).))((Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000))
Entrata in vigore il 9 agosto 2016

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