Articolo 345 del Codice Penale
Art. 345.
(Offesa all'Autorita' mediante danneggiamento di affissioni)
Chiunque, per disprezzo verso l'Autorita', rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorita' stessa, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila))
(Offesa all'Autorita' mediante danneggiamento di affissioni)
Chiunque, per disprezzo verso l'Autorita', rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorita' stessa, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila))