Articolo 270 quinquies 1 del Codice Penale

Art. 270-quinquies.1

(( (Finanziamento di condotte con finalita' di terrorismo).))((Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies e' punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni))
Entrata in vigore il 9 agosto 2016

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