Articolo 633 bis del Codice Penale

Art. 633-bis.

(( (Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumita' pubblica). ))((Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, e' punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumita' pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.

E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonche' di quelle utilizzate per realizzare le finalita' dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto))
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022

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