Articolo 45 del Codice Penale

Art. 45.

(Caso fortuito o forza maggiore)

Non e' punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

Sentenze358

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi