Articolo 45 del Codice Penale
Art. 45.
(Caso fortuito o forza maggiore)
Non e' punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.
(Caso fortuito o forza maggiore)
Non e' punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.
4. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-02-09, n. 202401311Provvedimento:Leggi di più...- art. 106 c.p.a.·
- art. 114 c.p.a.·
- art. 21-bis l. n. 287/1990·
- art. 21-septies l. n. 241/1990·
- art. 395 c.p.c.·
- autorizzazione amministrativa·
- concorrenza e mercato·
- Consiglio di Stato·
- conversione del rito·
- criteri oggettivi e non discriminatori·
- diniego di autorizzazione·
- errore di fatto revocatorio·
- giurisprudenza UE·
- inammissibilità del ricorso·
- nullità degli atti amministrativi·
- omessa percezione di ricorso notificato·
- ottemperanza delle sentenze·
- parere di compatibilità·
- regime autorizzatorio amministrativo·
- revocazione sentenza·
- ricorso per ottemperanza·
- spese compensate·
- TAR Puglia·
- valutazione del fabbisogno·
- violazione del giudicato