Articolo 45 del Codice Penale
Art. 45.
(Caso fortuito o forza maggiore)
Non e' punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.
(Caso fortuito o forza maggiore)
Non e' punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.
1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-02-09, n. 202401311Provvedimento:Leggi di più...- art. 106 c.p.a.·
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