Articolo 238 del Codice Penale
Art. 238.
(Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione)
Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la liberta' vigilata.
(Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione)
Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la liberta' vigilata.