Articolo 518 sexiesdecies del Codice Penale

Art. 518-sexiesdecies

(( (Circostanze aggravanti). ))((La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando un reato previsto dal presente titolo:
1) cagiona un danno di rilevante gravita';
2) e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
3) e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili;
4) e' commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416.

Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell'esercizio di un'attivita' professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.))
Entrata in vigore il 22 marzo 2022

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