Articolo 649 bis del Codice Penale

Art. 649-bis

(Casi di procedibilita' d'ufficio).

Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ((ovvero se la persona offesa e' incapace per eta' o per infermita' o se il danno arrecato alla persona offesa e' di rilevante gravita'))
Entrata in vigore il 16 gennaio 2019
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