Articolo 39 del Codice Penale
Art. 39.
(Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni)
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.
(Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni)
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.
1. TAR Torino, sez. III, sentenza breve 2024-01-17, n. 202400029Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 45 c.p.a.·
- carenza di istruttoria·
- difetto di motivazione·
- giurisprudenza amministrativa·
- inammissibilità del ricorso·
- mancata notifica del ricorso·
- onere della prova·
- rinnovo porto di fucile·
- violazione principi di buon andamento
2. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-03-11, n. 202404919Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- eccesso di potere·
- inammissibilità della domanda risarcitoria·
- indennità di occupazione·
- ne bis in idem·
- occupazione illegittima di terreni·
- restituzione delle aree·
- risarcimento del danno·
- spese processuali·
- trasformazione irreversibile del bene·
- verifica delle particelle catastali·
- violazione art. 46 d.P.R. 327/2001