Articolo 168 quater del Codice Penale

Art. 168-quater.

(( (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova).))((La sospensione del procedimento con messa alla prova e' revocata:
1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilita';
2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede))
Entrata in vigore il 2 maggio 2014
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