Articolo 666 del Codice Penale
Art. 666.
(Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza)
Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, da' spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni))
Se la licenza e' stata negata, revocata o sospesa, ((si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila))((E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' svolta in difetto di licenza. Se l'attivita' e' svolta in locale per il quale e' stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attivita', nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma e' disposta altresi' la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.))
(47)
-------------AGGIORNAMENTO (47)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9-15 aprile 1970, n. 56 (in G.U. 1ª s.s. 22/4/1970, n. 102), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale, nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attivita' imprenditoriali, occorre la licenza del Questore".
(Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza)
Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, da' spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni))
Se la licenza e' stata negata, revocata o sospesa, ((si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila))((E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' svolta in difetto di licenza. Se l'attivita' e' svolta in locale per il quale e' stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attivita', nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma e' disposta altresi' la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.))
(47)
-------------AGGIORNAMENTO (47)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9-15 aprile 1970, n. 56 (in G.U. 1ª s.s. 22/4/1970, n. 102), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale, nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attivita' imprenditoriali, occorre la licenza del Questore".
1. TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2023-04-18, n. 202300055Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del provvedimento amministrativo·
- chiusura temporanea esercizio pubblico·
- eccesso di potere·
- ordinanza contingibile e urgente·
- principio di tipicità degli atti amministrativi·
- proporzionalità del provvedimento·
- sanzione amministrativa·
- sospensione dell'efficacia del provvedimento·
- sviamento di potere·
- violazione art. 68 e 80 TULPS
2. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-08-01, n. 202300525Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 100 T.U.L.P.S.·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- improcedibilità del ricorso·
- interessi pubblici sicurezza e ordine pubblico·
- irragionevolezza provvedimento·
- sospensione attività commerciale·
- sospensione licenza pubblica esercizio·
- violazione art. 100 T.U.L.P.S.
3. TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-03-20, n. 202400233Provvedimento:Leggi di più...- addetti alla sicurezza·
- art. 100 T.U.L.P.S.·
- carenza di istruttoria·
- presenza di pregiudicati·
- principio di soccombenza·
- pubblici spettacoli senza autorizzazione·
- rinuncia al mandato difensivo·
- sospensione autorizzazione di pubblico esercizio·
- sospensione licenza oltre quindici giorni·
- violazione normativa emergenziale·
- violazione normativa sulla sicurezza
4. TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-04-02, n. 202400273Provvedimento:Leggi di più...- art. 38 bis d.l. 76/2020·
- autorizzazione ex art. 68 TULPS·
- comunicazione di avvio del procedimento·
- consumo di sostanze stupefacenti·
- difetto di istruttoria e di motivazione·
- manifestazioni danzanti non autorizzate·
- misure di sicurezza inadeguate·
- ordine e sicurezza pubblica·
- principio di proporzionalità delle sanzioni·
- provvedimenti cautelari·
- SCIA·
- sospensione licenza ex art. 100 TULPS·
- sostituzione di autorizzazione con SCIA·
- sovraffollamento·
- sviamento di potere·
- tutela della sicurezza dei cittadini·
- verifica di solidità e sicurezza ex art. 80 TULPS
5. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-25, n. 202300851Provvedimento:Leggi di più...- art. 17 ter TULPS·
- art. 3, comma 6, legge 25 agosto 1991 n. 287·
- art. 64, comma 7, decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59·
- art. 9 legge regionale Veneto n. 29/2007·
- attività di somministrazione alimenti e bevande·
- concessione demaniale·
- conformità urbanistica·
- destinazione d'uso·
- eccesso di potere·
- limitazione di orario·
- nulla osta·
- SCIA·
- SCIA e conformità alle norme edilizie·
- sospensione dell'attività·
- TAR·
- trattenimenti danzanti·
- TULPS