Articolo 267 del Codice Penale
Art. 267.
(Disfattismo economico)
Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.
Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non puo' essere inferiore a dieci anni.
La reclusione e' non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.
(Disfattismo economico)
Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.
Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non puo' essere inferiore a dieci anni.
La reclusione e' non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.