Articolo 138 del Codice Penale

Art. 138.

(Pena e carcerazione preventiva per reati commessi all'estero)

Quando il giudizio seguito all'estero e' rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero e' sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi e' stata all'estero carcerazione preventiva, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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