Articolo 450 del Codice Penale

Art. 450.

(Delitti colposi di pericolo)

Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un'inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, e' punito con la reclusione fino a due anni.

La reclusione non e' inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell'Autorita' diretta alla rimozione del pericolo.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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