Articolo 609 sexies del Codice Penale

Art. 609-sexies.

(( (Ignoranza dell'eta' della persona offesa).))((Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando e' commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non puo' invocare a propria scusa l'ignoranza dell'eta' della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile))
Entrata in vigore il 8 ottobre 2012

Sentenze1


  • 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-06-28, n. 202205342
    Provvedimento:
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    • art. 15 comma 2-bis del regolamento regionale·
    • convivenza more uxorio·
    • diniego di subentro·
    • interpretazione costituzionalmente orientata·
    • patrocinio a spese dello Stato·
    • principio di solidarietà familiare·
    • prova della convivenza·
    • regolamento regionale lombardo n. 1 del 2004·
    • regolarizzazione dell'alloggio·
    • subentro in deroga
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