Articolo 609 sexies del Codice Penale
Art. 609-sexies.
(( (Ignoranza dell'eta' della persona offesa).))((Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando e' commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non puo' invocare a propria scusa l'ignoranza dell'eta' della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile))
(( (Ignoranza dell'eta' della persona offesa).))((Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando e' commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non puo' invocare a propria scusa l'ignoranza dell'eta' della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile))
Sentenze • 1
1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-06-28, n. 202205342Provvedimento:Leggi di più...- art. 15 comma 2-bis del regolamento regionale·
- convivenza more uxorio·
- diniego di subentro·
- interpretazione costituzionalmente orientata·
- patrocinio a spese dello Stato·
- principio di solidarietà familiare·
- prova della convivenza·
- regolamento regionale lombardo n. 1 del 2004·
- regolarizzazione dell'alloggio·
- subentro in deroga