Articolo 2 del codice penale

Art. 2.

Un esemplare del suddetto testo definitivo del codice penale, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, servira' di originale e sara' depositato e custodito nell'Archivio del Regno.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

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